Tutti i documenti

Termini di servizio

Clausole su responsabilità, garanzie e manleve del servizio Flow-e (B2B).

Aggiornato il 16 giugno 2026Versione 0.9 — bozza
Merchant (contratto)Flow-e: fornitore SaaS
Bozza tecnica allineata alle norme vigenti (GDPR, Codice Privacy, ePrivacy, AI Act). Non costituisce consulenza legale: prima della pubblicazione va validata da un avvocato e i campi evidenziati in ambra vanno compilati con i dati reali.

Questo documento raccoglie le clausole del Contratto di servizio rilevanti per la ripartizione e limitazione della responsabilità verso i Merchant. È destinato a clienti business (B2B): non si applica la disciplina consumeristica. Le clausole su oggetto, corrispettivi, durata, recesso e proprietà intellettuale sono nei ToS completi.

Nota di validità (importante)

Le clausole limitative/di esonero qui previste sono vessatorie ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. Per la loro efficacia un semplice “checkbox” online può non essere sufficiente. Le clausole contrassegnate con vanno specificamente approvate tramite firma elettronica qualificata o digitale(artt. 20-21 CAD) su un order form / DPA separatamente sottoscritto. Ove negoziate, l'art. 1341(2) non si applica.

1. Garanzie e obblighi del Merchant (Titolare)

Il Merchant dichiara e garantisce che, sui dati dei clienti finali trattati tramite Flow-e:

  • dispone di una base giuridica valida e, ove necessario, ha raccolto un consenso conforme;
  • ha fornito agli interessati l'informativa (artt. 12-14 GDPR), anche tramite il template Flow-e, con i propri dati di Titolare;
  • ha predisposto un banner cookie conforme (art. 122 Codice / art. 5(3) ePrivacy) per ciò che l'incorporamento del widget comporta (caso Fashion ID, C-40/17);
  • impartisce a Flow-e istruzioni lecite;
  • non rimuove né disabilita la disclosure AI (art. 50 AI Act) né i meccanismi di opposizione/intervento umano;
  • mantiene la sorveglianza umana sulle decisioni con effetti giuridici o significativi (artt. 22 GDPR, 3 L. 132/2025).

2. Limitazione di responsabilità di Flow-e verso il Merchant ▢

  • Nei limiti massimi consentiti dalla legge, e fatto salvo l'art. 4, la responsabilità complessiva di Flow-e verso il Merchant è limitata ai corrispettivi corrisposti nei [12] mesiprecedenti l'evento [oppure: a € [TETTO MASSIMALE]].
  • Flow-e non risponde dei danni indiretti o consequenziali (perdita di profitti, avviamento, opportunità, dati ove non imputabile a violazione dei propri obblighi di sicurezza, interruzione dell'attività).
  • Il servizio AI è uno strumento di supporto: Flow-e non garantisce l'accuratezza delle risposte generate; la supervisione spetta al Merchant.

3. Manleva del Merchant ▢

Il Merchant tiene indenne Flow-e da ogni pretesa, sanzione, danno e costo derivanti da:

  • violazione delle garanzie dell'art. 1;
  • illiceità delle istruzioni o dei contenuti immessi;
  • mancanza di base giuridica o di informativa verso gli interessati;
  • rimozione/alterazione della disclosure AI o dei meccanismi di tutela;
  • uso del servizio in violazione di legge o del Contratto.

Opera in coerenza con il regresso interno dell'art. 13 DPA e dell'art. 82(5) GDPR.

4. Esclusioni inderogabili (limiti di legge)

Le limitazioni degli artt. 2 e 3 NON si applicano:

  • in caso di dolo o colpa grave di Flow-e (art. 1229(1) c.c.);
  • per violazione di norme di ordine pubblico (art. 1229(2) c.c.);
  • alla responsabilità diretta verso gli interessati (art. 82 GDPR), inderogabile e non opponibile all'interessato (art. 1372 c.c.);
  • ai danni alla persona e in ogni caso in cui la limitazione sia inefficace per legge.

Le sanzioni amministrative del Garante (art. 83 GDPR, fino a 10 M€/2% o 20 M€/4%) non sono trasferibiliall'altra parte: ciascuna risponde delle proprie violazioni. Resta ferma la ripartizione interna dei costi risarcitori (art. 13 DPA).

5. Trasparenza AI e spiegabilità ▢

  • Flow-e garantisce di default la disclosure di interazione con un'AI (art. 50 AI Act, applicabile dal 2 agosto 2026) e i meccanismi di opposizione/intervento umano.
  • In caso di rebranding white-label o modifica sostanziale delle finalità, il Merchant può assumere la qualifica di provider/deployer (artt. 25 e 50 AI Act) e ne assume la responsabilità.

6. Assicurazione (raccomandazione)

Le parti riconoscono l'opportunità di mantenere idonea copertura assicurativa (responsabilità professionale e/o cyber): il regresso e le manleve sono effettivi solo verso una controparte solvibile.

7. Legge applicabile e foro

Contratto regolato dalla legge italiana. Foro esclusivo: [FORO COMPETENTE], fatte salve le norme inderogabili.

Clausole soggette a specifica approvazione (art. 1341(2) c.c.) ▢

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., il Merchant approva specificamente: art. 2 (Limitazione di responsabilità), art. 3 (Manleva), art. 5 (Trasparenza AI), art. 7 (Foro esclusivo).

Si raccomanda di raccogliere questa approvazione tramite firma elettronica qualificata/digitale o order form separatamente sottoscritto, e non tramite mero checkbox.

Documento fornito da FLOW-E S.R.L.— da validare legalmente prima dell'uso contrattuale.