Termini di servizio
Clausole su responsabilità, garanzie e manleve del servizio Flow-e (B2B).
Questo documento raccoglie le clausole del Contratto di servizio rilevanti per la ripartizione e limitazione della responsabilità verso i Merchant. È destinato a clienti business (B2B): non si applica la disciplina consumeristica. Le clausole su oggetto, corrispettivi, durata, recesso e proprietà intellettuale sono nei ToS completi.
Nota di validità (importante)
Le clausole limitative/di esonero qui previste sono vessatorie ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. Per la loro efficacia un semplice “checkbox” online può non essere sufficiente. Le clausole contrassegnate con ▢ vanno specificamente approvate tramite firma elettronica qualificata o digitale(artt. 20-21 CAD) su un order form / DPA separatamente sottoscritto. Ove negoziate, l'art. 1341(2) non si applica.
Condizioni economiche e fatturazione
Piani e corrispettivi. I prezzi sono mensili e si intendono IVA inclusa:
- Free — 0 €. 100 conversazioni al mese. Superato il tetto il servizio si ferma: nessun addebito.
- Starter — 99 € al mese. 100 conversazioni incluse, poi 0,70 € a conversazione.
- Pro — 249 € al mese. 250 conversazioni incluse, poi 0,50 € a conversazione.
Una conversazione è uno scambio completo con un cliente finale, non un singolo messaggio. Le conversazioni di prova (anteprima nel portale) non vengono mai conteggiate.
Durata e rinnovo.L'abbonamento è mensile e si rinnova automaticamente. Il periodo è ancorato al giorno di attivazione, non al primo del mese: chi attiva il 7 agosto rinnova il 7 settembre.
Conversazioni oltre il pacchetto. Vengono calcolate a fine mese e addebitate sulla fattura del rinnovo successivo, quindi in un documento solo. Nessun importo eccedente viene addebitato in automatico: ogni riga passa da una verifica manuale prima di essere applicata.
Disdetta. Si effettua in autonomia, in qualsiasi momento, dalla sezione Fatturazione del portale. Il servizio resta attivo fino alla scadenza del periodo già pagato, poi si interrompe. Non sono previsti rimborsi proporzionali per il periodo residuo.
Mancato pagamento.Se l'addebito non va a buon fine il servizio prosegue mentre vengono effettuati nuovi tentativi per un massimo di 14 giorni. Trascorso quel termine l'abbonamento viene annullato e l'account torna al piano gratuito. Il pagamento successivo di una fattura scaduta non riattiva da solo un abbonamento già chiuso.
Il canale di pagamento si sceglie una volta sola
Flow-e può essere acquistato per due strade distinte e non comunicanti:
- attivando il piano da flow-e.app — il pagamento avviene con carta ed è gestito da Flow-e;
- installando l'applicazione dallo Shopify App Store — il pagamento è gestito da Shopify e compare nella fattura del negozio.
La strada viene fissata al momento dell'attivazione e non è trasferibile: un abbonamento attivato con carta non può essere spostato sulla fattura Shopify, e viceversa. Per cambiare canale occorre disdire l'abbonamento in corso e attivarne uno nuovo, con un account separato. Il vincolo discende dai requisiti dello Shopify App Store (requisito 1.2), non da una nostra scelta commerciale.
Documenti fiscali. Al termine di ogni pagamento viene resa disponibile la ricevuta emessa dal fornitore di pagamento. La fattura, ove dovuta, è emessa da Gabellotto Thomas secondo la normativa applicabile.
Clientela business.Il servizio è offerto esclusivamente a soggetti che agiscono nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale. Non trova pertanto applicazione il diritto di recesso previsto per i consumatori dagli artt. 52 e ss. del Codice del Consumo. In fase di acquisto è possibile indicare la partita IVA.
1. Garanzie e obblighi del Merchant (Titolare)
Il Merchant dichiara e garantisce che, sui dati dei clienti finali trattati tramite Flow-e:
- dispone di una base giuridica valida e, ove necessario, ha raccolto un consenso conforme;
- ha fornito agli interessati l'informativa (artt. 12-14 GDPR), anche tramite il template Flow-e, con i propri dati di Titolare;
- ha predisposto, per il proprio sito, un'informativa e — ove i suoi strumenti lo richiedano — un banner cookie conforme (art. 122 Codice / art. 5(3) ePrivacy), restando responsabile di ciò che l'incorporamento di componenti di terzi comporta sul proprio dominio (caso Fashion ID, C-40/17). Il widget Flow-e, di per sé, impiega solo memorizzazioni strettamente necessarie (Allegato alla Cookie Policy);
- impartisce a Flow-e istruzioni lecite;
- non rimuove né disabilita la disclosure AI (art. 50 AI Act) né i meccanismi di opposizione/intervento umano;
- mantiene la sorveglianza umana sulle decisioni con effetti giuridici o significativi (artt. 22 GDPR, 3 L. 132/2025).
2. Limitazione di responsabilità di Flow-e verso il Merchant ▢
- Nei limiti massimi consentiti dalla legge, e fatto salvo l'art. 4, la responsabilità complessiva di Flow-e verso il Merchant, per qualsiasi titolo (contrattuale, extracontrattuale o altro) e per l'insieme degli eventi verificatisi nella vita del Contratto, è limitata all'ammontare del canone fisso di abbonamento effettivamente corrisposto dal Merchant nei 12 mesiprecedenti l'evento che ha dato origine alla pretesa e comunque non oltre € 5.000,00 complessivi.
- Cosa concorre al tetto (definizione espressa).Per “canone fisso di abbonamento” si intendono i soli corrispettivi periodici ricorrenti del piano sottoscritto. Sono esclusi dalla base di calcolo: gli importi variabili legati al consumo effettivo del servizio (crediti, sessioni, ricariche e ogni altra voce a consumo), le imposte, i costi di servizi di terzi riaddebitati e gli eventuali importi una tantum di attivazione o personalizzazione. La ragione è che la componente a consumo varia in funzione del traffico generato dal Merchant e non è un indicatore del valore del contratto.
- Flow-e non risponde dei danni indiretti o consequenziali (perdita di profitti, avviamento, opportunità, dati ove non imputabile a violazione dei propri obblighi di sicurezza, interruzione dell'attività).
- Il servizio AI è uno strumento di supporto: Flow-e non garantisce l'accuratezza delle risposte generate; la supervisione spetta al Merchant.
- Termine di decadenza ▢. Ogni pretesa del Merchant verso Flow-e deve essere fatta valere, a pena di decadenza, entro 12 mesidal giorno in cui il Merchant ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza dell'evento che l'ha originata (art. 2965 c.c.). Il termine non si applica nei casi dell'art. 4.
3. Manleva del Merchant ▢
Il Merchant tiene indenne Flow-e da ogni pretesa, sanzione, danno e costo derivanti da:
- violazione delle garanzie dell'art. 1;
- illiceità delle istruzioni o dei contenuti immessi;
- mancanza di base giuridica o di informativa verso gli interessati;
- rimozione/alterazione della disclosure AI o dei meccanismi di tutela;
- uso del servizio in violazione di legge o del Contratto.
Opera in coerenza con il regresso interno dell'art. 14 DPA e dell'art. 82(5) GDPR.
4. Esclusioni inderogabili (limiti di legge)
Le limitazioni degli artt. 2 e 3 NON si applicano:
- in caso di dolo o colpa grave di Flow-e (art. 1229(1) c.c.);
- per violazione di norme di ordine pubblico (art. 1229(2) c.c.);
- alla responsabilità diretta verso gli interessati (art. 82 GDPR), inderogabile e non opponibile all'interessato (art. 1372 c.c.);
- ai danni alla persona e in ogni caso in cui la limitazione sia inefficace per legge.
Le sanzioni amministrative del Garante (art. 83 GDPR, fino a 10 M€/2% o 20 M€/4%) non sono trasferibiliall'altra parte: ciascuna risponde delle proprie violazioni. Resta ferma la ripartizione interna dei costi risarcitori (art. 14 DPA).
5. Trasparenza AI e spiegabilità ▢
- Flow-e garantisce di default la disclosure di interazione con un'AI (art. 50 AI Act, applicabile dal 2 agosto 2026) e i meccanismi di opposizione/intervento umano.
- In caso di rebranding white-label o modifica sostanziale delle finalità, il Merchant può assumere la qualifica di provider/deployer (artt. 25 e 50 AI Act) e ne assume la responsabilità.
6. Assicurazione (raccomandazione)
Le parti riconoscono l'opportunità di mantenere idonea copertura assicurativa (responsabilità professionale e/o cyber): il regresso e le manleve sono effettivi solo verso una controparte solvibile.
7. Legge applicabile e foro
Contratto regolato dalla legge italiana. Foro esclusivo: Foro di Padova, fatte salve le norme inderogabili.
Clausole soggette a specifica approvazione (art. 1341(2) c.c.) ▢
Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., il Merchant approva specificamente: art. 2 (Limitazione di responsabilità, incluso il termine di decadenza di 12 mesi), art. 3 (Manleva), art. 5 (Trasparenza AI), art. 7 (Foro esclusivo).
Si raccomanda di raccogliere questa approvazione tramite firma elettronica qualificata/digitale o order form separatamente sottoscritto, e non tramite mero checkbox.
Gabellotto Thomas — Impresa individuale — titolare del servizio “Flow-e” — Via Don Luigi Sturzo 29/A, 35020 Maserà di Padova (PD) — P.IVA 05735390287 — C.F. GBLTMS03L19A001C — PEC: thomasgabellotto@pec.it — team@looma.company