Terms of Service
Liability, warranty and indemnity clauses for the Flow-e service (B2B).
Questo documento raccoglie le clausole del Contratto di servizio rilevanti per la ripartizione e limitazione della responsabilità verso i Merchant. È destinato a clienti business (B2B): non si applica la disciplina consumeristica. Le clausole su oggetto, corrispettivi, durata, recesso e proprietà intellettuale sono nei ToS completi.
Nota di validità (importante)
Le clausole limitative/di esonero qui previste sono vessatorie ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. Per la loro efficacia un semplice “checkbox” online può non essere sufficiente. Le clausole contrassegnate con ▢ vanno specificamente approvate tramite firma elettronica qualificata o digitale(artt. 20-21 CAD) su un order form / DPA separatamente sottoscritto. Ove negoziate, l'art. 1341(2) non si applica.
1. Garanzie e obblighi del Merchant (Titolare)
Il Merchant dichiara e garantisce che, sui dati dei clienti finali trattati tramite Flow-e:
- dispone di una base giuridica valida e, ove necessario, ha raccolto un consenso conforme;
- ha fornito agli interessati l'informativa (artt. 12-14 GDPR), anche tramite il template Flow-e, con i propri dati di Titolare;
- ha predisposto un banner cookie conforme (art. 122 Codice / art. 5(3) ePrivacy) per ciò che l'incorporamento del widget comporta (caso Fashion ID, C-40/17);
- impartisce a Flow-e istruzioni lecite;
- non rimuove né disabilita la disclosure AI (art. 50 AI Act) né i meccanismi di opposizione/intervento umano;
- mantiene la sorveglianza umana sulle decisioni con effetti giuridici o significativi (artt. 22 GDPR, 3 L. 132/2025).
2. Limitazione di responsabilità di Flow-e verso il Merchant ▢
- Nei limiti massimi consentiti dalla legge, e fatto salvo l'art. 4, la responsabilità complessiva di Flow-e verso il Merchant è limitata ai corrispettivi corrisposti nei [12] mesiprecedenti l'evento [oppure: a € [TETTO MASSIMALE]].
- Flow-e non risponde dei danni indiretti o consequenziali (perdita di profitti, avviamento, opportunità, dati ove non imputabile a violazione dei propri obblighi di sicurezza, interruzione dell'attività).
- Il servizio AI è uno strumento di supporto: Flow-e non garantisce l'accuratezza delle risposte generate; la supervisione spetta al Merchant.
3. Manleva del Merchant ▢
Il Merchant tiene indenne Flow-e da ogni pretesa, sanzione, danno e costo derivanti da:
- violazione delle garanzie dell'art. 1;
- illiceità delle istruzioni o dei contenuti immessi;
- mancanza di base giuridica o di informativa verso gli interessati;
- rimozione/alterazione della disclosure AI o dei meccanismi di tutela;
- uso del servizio in violazione di legge o del Contratto.
Opera in coerenza con il regresso interno dell'art. 13 DPA e dell'art. 82(5) GDPR.
4. Esclusioni inderogabili (limiti di legge)
Le limitazioni degli artt. 2 e 3 NON si applicano:
- in caso di dolo o colpa grave di Flow-e (art. 1229(1) c.c.);
- per violazione di norme di ordine pubblico (art. 1229(2) c.c.);
- alla responsabilità diretta verso gli interessati (art. 82 GDPR), inderogabile e non opponibile all'interessato (art. 1372 c.c.);
- ai danni alla persona e in ogni caso in cui la limitazione sia inefficace per legge.
Le sanzioni amministrative del Garante (art. 83 GDPR, fino a 10 M€/2% o 20 M€/4%) non sono trasferibiliall'altra parte: ciascuna risponde delle proprie violazioni. Resta ferma la ripartizione interna dei costi risarcitori (art. 13 DPA).
5. Trasparenza AI e spiegabilità ▢
- Flow-e garantisce di default la disclosure di interazione con un'AI (art. 50 AI Act, applicabile dal 2 agosto 2026) e i meccanismi di opposizione/intervento umano.
- In caso di rebranding white-label o modifica sostanziale delle finalità, il Merchant può assumere la qualifica di provider/deployer (artt. 25 e 50 AI Act) e ne assume la responsabilità.
6. Assicurazione (raccomandazione)
Le parti riconoscono l'opportunità di mantenere idonea copertura assicurativa (responsabilità professionale e/o cyber): il regresso e le manleve sono effettivi solo verso una controparte solvibile.
7. Legge applicabile e foro
Contratto regolato dalla legge italiana. Foro esclusivo: [FORO COMPETENTE], fatte salve le norme inderogabili.
Clausole soggette a specifica approvazione (art. 1341(2) c.c.) ▢
Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., il Merchant approva specificamente: art. 2 (Limitazione di responsabilità), art. 3 (Manleva), art. 5 (Trasparenza AI), art. 7 (Foro esclusivo).
Si raccomanda di raccogliere questa approvazione tramite firma elettronica qualificata/digitale o order form separatamente sottoscritto, e non tramite mero checkbox.
Documento fornito da FLOW-E S.R.L.— da validare legalmente prima dell'uso contrattuale.